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IstituzionaleIngresso in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 – Requisiti igienici per prodotti alimentari

Ingresso in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 – Requisiti igienici per prodotti alimentari

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 della Commissione Europea, entrato in vigore il 14 dicembre 2023, introduce importanti modifiche agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 853/2004, riguardanti i requisiti igienici per la produzione di carni, prodotti della pesca, lattiero-caseari e uova. Ecco una panoramica delle principali novità.

Prodotti Lattiero-caseari

Il regolamento stabilisce nuovi requisiti per la produzione di latte crudo e colostro negli allevamenti. Una delle modifiche chiave riguarda l’eliminazione della prova della fosfatasi alcalina come metodo per verificare il trattamento termico del latte crudo di specie non bovine, favorendo invece soluzioni basate sui principi dell’HACCP. Questa modifica offre agli operatori alternative per dimostrare l’efficacia dei trattamenti termici applicati, garantendo una maggiore flessibilità e sicurezza.

Carni Frollate

Il regolamento recepisce il parere dell’EFSA del gennaio 2023, che stabilisce che le carni frollate, se trattate in conformità con determinati requisiti, non presentano rischi maggiori rispetto alle carni fresche. In particolare, le nuove norme includono requisiti specifici per la frollatura a secco delle carni bovine, che possono essere immesse sul mercato come carni fresche o come preparazioni, anche con l’aggiunta di colture di maturazione.

Uova

Per quanto riguarda la produzione di uova, le nuove norme prevedono che queste debbano essere conservate al riparo da odori estranei, che potrebbero indicare alterazioni. Tuttavia, il regolamento consente la vendita di uova a cui è stato intenzionalmente applicato un odore per conferire aromi particolari, a condizione che questa pratica non nasconda odori preesistenti che comprometterebbero la qualità del prodotto.

Modifiche al marchio di identificazione

Un altro aspetto significativo del nuovo regolamento è la modifica del marchio di identificazione per i prodotti di origine animale, che prevede la sostituzione delle abbreviazioni da “CE” (Comunità Europea) a “UE” (Unione Europea). Per facilitare il processo di transizione, è stato stabilito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028, entro il quale le aziende potranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 introduce cambiamenti fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e l’adeguamento alle nuove esigenze normative in materia di igiene dei prodotti alimentari. Le aziende del settore sono invitate a prepararsi per rispettare le nuove disposizioni entro i tempi previsti, assicurando la conformità e la tutela della salute pubblica.

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